SI SOSPENDANO GLI ABBATTIMENTI DEGLI ANIMALI COSIDDETTI NOCIVI

IL TAR PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA RITIENE INCOSTITUZIONALE
LA LEGGE REGIONALE NR. 14 DEL 2007 CHE PERMETTE AI
CACCIATORI DI CACCIARE GLI ANIMALI “NOCIVI” ANCHE FUORI
DALLA STAGIONE VENATORIA.
LA LAC DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: SI SOSPENDANO
IMMEDIATAMENTE IN TUTTA LA REGIONE GLI ABBATTIMENTI DEGLI
ANIMALI COSIDDETTI NOCIVI.

Il TAR per il Friuli Venezia Giulia con ordinanza collegiale
nr.7 del 2011, depositata il 13.01.2011, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell' art. 11
della legge regionale 14 del 2007, legge che consente, nella
regione Friuli, di estendere la caccia in deroga, prevista
solo in casi particolari per gli uccelli, anche ai mammiferi
selvatici.
La questione di costituzionalità è stata rilevata dalla
Lega per l 'Abolizione della Caccia nel corso di un
procedimento amministrativo per l'annullamento di un
provvedimento regionale che consentiva l'abbattimento di 85
cinghiali in Provincia di Pordenone.
La LAC, patrocinata dall' Avv. Alessandra Marchi del Foro di
Pordenone, ha evidenziato che, per mezzo dell' art. 11 della
L.R. 14/2007, il legislatore regionale ha aggirato le
limitazioni imposte dall’ art. 19 della Legge 157/1992
(legge quadro statale sulla tutela della fauna) in ordine ai
soggetti che possono procedere ai prelievi, includendo la
generalità dei cacciatori, esclusi dalla legge statale,
per l'esecuzione di detta attività.
Sostanzialmente in Friuli Venezia Giulia per mezzo di detta
legge, e grazie anche a ulteriori deliberazioni delle
provincie che integravano i provvedimenti regionali, si
svolge una caccia a tutti gli effetti anche nei periodi di
chiusura, di notte e con l'uso di fari (fattispecie tutte
che usualmente sono considerate atti di bracconaggio).

Se è vero che, nonostante il rinvio della legge alla Corte
Costituzionale, la legge stessa continua a spiegare effetto
sino alla decisione della Corte, è anche vero che la Lega
per l' Abolizione della Caccia è pronta ad impugnare al
TAR, chiedendone l'immediata sospensione, i provvedimenti di
abbattimento di cinghiali o altri mammiferi selvatici
ritenuti nocivi, i quali provvedimenti dovessero applicare
la legge sospetta di illegittimità.
Ben farebbe il legislatore regionale, invece di emanare
norme gravemente sospette di incostituzionalità, come ha
fatto anche nel corso di recenti provvedimenti legislativi,
a riportare nell'alveo della legalità l'attività
venatoria in questa regione, abrogando le leggi palesemente
in contrasto con la tutela e la conservazione della fauna ed
adeguando la norma regionale a quella statale.